La distinzione tra ricorso e atto di citazione sta nel fatto che
quest'ultimo costituisce la forma di una domanda da esercitarsi verso la
controparte, e viene utilizzato nelle controversie tra soggetti posti
in posizione paritaria. La citazione viene infatti utlizzata per
convenire in giudizio qualcuno, onde sentire il giudice accertare la
propria pretesa, ontologicamente rivolta a controparte (vocatio in ius).
Il giudice nel contradditorio delle parti pronuncia poi la propria
decisione, cogliendo nei limiti delle rispettive formulazioni, la
decisione più appropriata al caso.
Con il ricorso, invece, quale atto d'iniziativa processuale, la
domanda viene rivolta direttamente all'Autorità (vocatio iudicis).
Questa ultima,che è espressione di un potere, si assume l'onere
istituzionale di far fronte alla situazione lamentata dal ricorrente con
proprio provvedimento. I provvedimenti dell'Autorità possono incidere
sul merito, o anche e semplicemente sul rito utilizzato.
La differenza tra i due tipi di atti introduttivi sta dunque principalmente nel soggetto che
viene per primo raggiunto dalla domanda di giustizia dell'istante, che è
la controparte convenuta nell'atto di citazione (al quale devono
seguire, per garantire procedibilità alla domanda, altri atti di impulso
come l'iscrizione della causa a ruolo), mentre nel ricorso il soggetto
che per primo riceve la domanda di giustizia è il giudice, il quale
fissa un'udienza di comparizione con decreto che poi dovrà essere
notificato unitamente al ricorso a tutti i convenuti in omaggio al
principio del contraddittorio.
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